IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge  5  novembre  1962,  n.  1596,  relativa  al  "Nuovo
ordinamento    dell'Ordine    Mauriziano    in    attuazione    della
quattordicesima disposizione finale della Costituzione"; 
  Visto il  decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  277,  concernente
interventi straordinari per il riordino e  il  risanamento  economico
dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, in data 13 ottobre  2006,  con  il  quale  e'
stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano; 
  Visto l'art. 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 
  Visto l'art. 30, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222; 
  Visto il regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  concernente  la
disciplina    del    fallimento,    del    concordato     preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa, e, in particolare, l'art. 198; 
  Visti i propri decreti in data 11 ottobre 2007 e in data 9  ottobre
2009, con i quali, rispettivamente, sono stati nominati  e  prorogati
il Commissario, i Vice-commissari e il Comitato di vigilanza ai sensi
dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
  Visto l'art.  16  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
  Vista   la   relazione   predisposta   dall'organo    commissariale
concernente le risultanze dell'attivita' di  liquidazione  aggiornata
al 20 settembre 2011, dalla  quale  si  evince  che  gli  adempimenti
previsti dalla legge, anche alla  luce  del  buon  esito  del  lavoro
finora svolto, non  sono  del  tutto  conclusi,  rendendo  necessarie
ulteriori incombenze; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  prorogare  gli  effetti  dei  citati
decreti 11 ottobre 2007 e 9 ottobre 2009, al fine di  concludere  gli
adempimenti commissariali e le procedure delle attivita' liquidatorie
e conservative della Fondazione Ordine Mauriziano; 
  Vista la  nota  del  18  febbraio  2011,  con  la  quale  il  dott.
Alessandro Braja ha rinunciato all'incarico di Vice-commissario; 
  Vista la nota del 5 ottobre 2011, con la quale la Regione  Piemonte
ha confermato il  proprio  rappresentante  in  seno  al  Comitato  di
vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano, come previsto dall'art.
30, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007; 
  Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008,  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Sentiti i Ministri  dell'interno  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'incarico di Commissario  della  Fondazione  Ordine  Mauriziano
conferito al prof. Giovanni Zanetti e l'incarico di  Vice-commissario
conferito all'avv. Cristiana Maccagno con i  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2007 e del 9 ottobre 2009,
emanati ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, sono prorogati per un anno e, comunque,  non  oltre  il
completamento delle attivita' liquidatorie e conservative. 
  2. Per il medesimo periodo di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto e' prorogato il Comitato di  vigilanza,  composto  dal  dott.
Enrico Stasi, con  funzioni  di  presidente,  dal  dott.  Luca  Poma,
nominato dalla Regione Piemonte, e da tre creditori. I creditori sono
individuati dal presidente del Comitato di vigilanza secondo  criteri
tali da rappresentare in misura equilibrata entita'  e  qualita'  dei
crediti ed avuto riguardo alla possibilita'  di  soddisfacimento  dei
crediti stessi ed alla assenza di contestazioni.